Riforma Calderoli, più Berlusconi per tutti e meno parlamentari. Il testo

Berlusconia

La bozza del disegno di legge costituzionale del ministro Calderoli: senatori a 21 anni -è buono per il Trota- Presidente della Repubblica a 40 anziché 50 anni. “Primo Ministro” e non “Presidente del Consiglio”, il regalo di Calderoli per B. E i leghisti si aggiudicano invece il “Senato federale della Repubblica”.

 

IL TESTO:

 

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, L’ISTITUZIONE DEL SENATO FEDERALE DELLA REPUBBLICA E LA FORMA DI GOVERNO.

ART. 1

(Soppressione della circoscrizione estero)

1. All’articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

ART. 2

(Senato federale della Repubblica)

1. Al primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

ART. 3

(Numero dei deputati)

1. Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di duecentocinquanta.».

2. Al terzo comma dell’articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno».

3. Al quarto comma dell’articolo 56 della Costituzione, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero», sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta».

ART. 4

(Composizione del Senato federale della Repubblica)

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”      ART. 57

Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all’inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.».

ART. 5

(Requisiti per l’elezione al Senato federale della Repubblica)

1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”      ART. 58:

Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni.».

ART. 6

(Deputati di diritto e a vita)

1. L’articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”      ART. 59:

E’ deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.».

ART. 7

(Durata della legislatura)

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”      ART. 60

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

1. La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica.».

ART. 8

(Elezioni della nuova Camera)

1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”      ART. 61

Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della Camera precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

ART. 9

(Elezioni dei Presidenti delle  Camere e dell’ Ufficio di Presidenza del Senato federale della Repubblica)

1. All’articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell’Ufficio di Presidenza.».

2. All’articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «I Presidenti delle Camere sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse.».

ART. 10

(Poteri del Governo in Parlamento e garanzie per le opposizioni)

1. All’articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell’attività parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da quelle di cui all’articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione.».

ART. 11

(Indennità parlamentare)

1. L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”      ART. 69:

I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un’indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti.».

ART. 12

(Procedimento legislativo)

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”      ART. 70

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi.

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l’esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all’articolo 116, terzo comma.

La Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma. La Camera dei deputati è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica, fatto salvo quanto previsto dal primo e dal terzo comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, commi secondo, lettera e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, terzo, quinto e nono.

Dopo l’approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall’altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l’espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede.».

ART. 13

(Tempi di discussione dei disegni di legge)

1. All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell’esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l’urgenza non può in ogni caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i limiti per l’iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.».

ART. 14

(Dichiarazione d’urgenza)

1. Il secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera competente o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito.».

ART. 15

(Rinvio presidenziale delle leggi)

1. All’articolo 74 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se le Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui all’articolo 70, questa deve essere promulgata.».

ART. 16

(Parere parlamentare su schemi di decreti legislativi)

1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

ART. 17

(Decretazione d’urgenza)

1. All’articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.», sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70 della Costituzione che è convocata e si riunisce entro cinque giorni. Nel caso in cui la Camera dei deputati sia sciolta, essa è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.».

2. All’articolo 77 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma:

«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge. ».

ART. 18

(Modificazioni degli articoli 78, 80 e 81 della Costituzione)

1. Al primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».

3. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».

ART. 19

(Eleggibilità alla carica di Presidente della Repubblica)

1. Al primo comma dell’articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquant’anni» sono sostituite dalle seguenti: «quarant’anni».

ART. 20

(Modifica all’articolo 85 della Costituzione)

1. Il comma terzo dell’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla cessazione della Camera dei deputati, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera dei deputati. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.».

ART. 21

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”      ART. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.».

ART. 22

(Attribuzioni del Presidente della Repubblica)

1. All’articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

ART. 23

(Scioglimento della Camera dei deputati)

1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”      ART. 88:

Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati, sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro.».

ART. 24

(Modifiche all’articolo 89, secondo comma, della Costituzione)

1. All’articolo 89, secondo comma, della Costituzione le parole: «dal Presidente del Consiglio dei Ministri», sono sostituite dalle seguenti: «dal Primo Ministro».

ART. 25

(Il Governo)

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”      ART. 92

Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. E’ composto altresì dai sottosegretari di Stato e dai Viceministri.

Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Primo Ministro è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza.».

2. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”      ART. 93:

Il Primo Ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.».

ART. 26

(Il rapporto di fiducia tra il Parlamento ed il Governo)

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”      ART. 94

Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dal giuramento dei ministri, il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera dei deputati la responsabilità del Governo su un determinato programma.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati.

Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati sull’approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo al suo esame.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo Ministro ovvero scioglie la Camera dei deputati.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro, da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni, il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.».

ART. 27

(Poteri del Primo Ministro e dei Ministri)

1. L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”      ART. 95

Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri. Nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento dell’ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.».

ART. 28

(Reati ministeriali)

1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”      ART. 96:

Il Primo Ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.».

ART. 29

(Competenze legislative dello Stato)

1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« s-bis)  grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-ter)  ordinamento della comunicazione;

s-quater)  produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. ».

2. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» sono soppresse.

ART. 30

(Numero e indennità dei consiglieri regionali)

1. Al primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La medesima legge determina il limite massimo della indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione.».

ART. 31

(Modifiche alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

1. All’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

2. All’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1,  le parole: «al Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

3. All’articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1,  le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

ART. 32

(Adeguamento delle Regioni a Statuto speciale)

1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 33

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle modificazioni conseguenti alla medesima legge.

2. In sede di prima applicazione, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica fissa, ai sensi dell’articolo 61 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine, fra il ventesimo ed il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale o Assemblea regionale e ciascun Consiglio delle Province autonome di Trento e di Bolzano elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione o Provincia autonoma, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all’articolo 58 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, con voto limitato ai due terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico. I consiglieri regionali della Valle d’Aosta e del Molise eleggono i senatori esprimendo un solo voto. Entro il medesimo termine, i Consigli regionali e le Assemblee regionali ed i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui all’articolo 57, sesto comma, come modificato dalla presente legge costituzionale.

3. I senatori ed i rappresentanti, eletti ai sensi del comma 2, restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all’articolo 57, terzo comma. In mancanza della predetta legge e fino alla sua entrata in vigore, si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, per le elezioni della Camera dei deputati continua ad essere applicata la normativa elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tal fine, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi della citata normativa ma non abbia già conseguito almeno centotrentasette seggi viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza e i restanti centododici sono ripartiti proporzionalmente tra le altre coalizioni di liste e liste.

5. I senatori a vita ai sensi dell’articolo 59 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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